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LISTA CIVICA ITALIANA

Cittadini protagonisti

STATUTO

Bologna 16/03/2013

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Art. 1 – FINALITA’

Lista Civica Italiana è una aggregazione di liste civiche locali, movimenti, reti, associazioni di cittadini e singoli individui che, ai sensi dell’Art. 49 della Costituzione, partecipa alla vita politica del paese per perseguire la realizzazione dei principi contenuti nella propria Carta d’Intenti.

Art.2 – ADESIONI

2.1. Adesioni individuali

Per aderire a Lista Civica Italiana occorre:

a) aver compiuto il sedicesimo anno d’età;
b) non essere stati condannati in via definitiva per reati che il gruppo locale o in sua assenza il coordinamento nazionale giudichino incompatibili con i principi di LCI;
c) non essere iscritto a nessuna massoneria;
d) non essere iscritti ad alcun partito o movimento politico, ad eccezione degli enti collettivi aderenti a Lista Civica Italiana o di altri movimenti politici locali o nazionali inclusi in una lista appositamente approvata dall’Assemblea nazionale;
e) sottoscrivere la Carta d’Intenti;
f) compilare l’apposito modulo di adesione e versare la quota di iscrizione annuale;
g) presentarsi di persona – se richiesto – ad un referente di Lista Civica Italiana autorizzato a verificare l’identità dell’aderente.

2.2. Adesione di enti collettivi

Alla Lista Civica Italiana possono presentare richiesta di adesione liste civiche locali, associazioni, fondazioni, reti e movimenti che si riconoscono nella Carta d’Intenti. Non è necessario che questi enti abbiano uno statuto e siano formalmente istituiti. E’ sufficiente che abbiano da almeno due anni una comprovata attività in linea con i principi della Carta di intenti di Lista Civica Italiana ed abbiano metodi democratici per il proprio funzionamento.

La richiesta di adesione è approvata dal Coordinamento nazionale.

L’adesione è perfezionata dal versamento della quota di adesione annuale prevista per gli enti collettivi e dalla nomina formale di un proprio rappresentante che parteciperà alla Consulta degli enti collettivi (art 10).

2.3. Diritti e doveri degli aderenti

Lista Civica Italiana riconosce agli aderenti un ruolo sovrano.

Per rendere effettivi i diritti di sovranità degli aderenti, Lista Civica Italiana orienta le proprie procedure decisionali ai principi della democrazia diretta ogni volta che ciò sia possibile e ad ogni livello organizzativo.

Gli aderenti hanno diritto di accesso a tutti gli atti degli organi statutari.

Gli aderenti si impegnano a rispettare la Carta d’Intenti, lo Statuto, i regolamenti degli organi statutari e il Codice etico. Gli aderenti si impegnano a promuovere l’attuazione dei principi della Carta d’Intenti e il programma.

2.4. Perdita della qualità di aderente

La qualità di aderente individuale si perde nei seguenti casi:

a) per dimissioni, presentate per iscritto al Coordinamento nazionale;
b) per decadenza, a seguito del mancato pagamento della quota di iscrizione nei termini previsti;
c) per sospensione o espulsione, inflitta con provvedimento disciplinare deciso dal Coordinamento nazionale all’aderente che abbia agito contrariamente ai principi della Carta d’Intenti o contro lo Statuto o contro c) il Codice Etico o in qualsiasi modo abbia arrecato danno a Lista Civica Italiana; l’aderente può ricorrere al collegio di garanzia previsto dall’art. 9.

La qualità di ente collettivo aderente si perde per le stesse motivazioni valide per gli aderenti individuali e anche nel caso in cui l’ente svolga attività politica in concorrenza a Lista Civica Italiana.

Art. 3 – DEMOCRAZIA DIRETTA INTERNA

A garanzia dell’effettivo esercizio della democrazia diretta interna è ammessa la possibilità che un comitato promotore formato da aderenti chieda, entro 15 giorni dalla pubblicazione della decisione sul sito internet di Lista Civica Italiana e con firme di supporto pari al 10% degli aderenti, di mettere in discussione ed eventualmente di invalidare grazie ad un referendum tra gli aderenti le decisioni prese da qualsiasi livello organizzativo.

E’ prevista anche la possibilità che un comitato promotore formato da aderenti (con firme di supporto pari al 10% degli aderenti) formuli proposte con la certezza di vederle discusse a livello nazionale entro 30 giorni dalla presentazione della proposta al Coordinamento e in mancanza di soddisfazione di sottoporle a referendum nazionale tra gli aderenti.

Prima della scadenza naturale del mandato gli aderenti possono avviare su basi ben motivate e con firme di supporto pari al 10% degli aderenti, la procedura di revoca del mandato con un referendum nei confronti di tutte le persone che sono state elette o siano state nominate dal Coordinamento nazionale a ricoprire cariche previste dallo Statuto o dai regolamenti interni.

I referendum abrogativi, propositivi o per la revoca del mandato sono a quorum zero e devono chiudersi entro i 15 giorni successivi dal loro avvio.

Le precedenti regole sono valide anche per i livelli regionali e locali.

La Lista Civica Italiana promuove un utilizzo esteso della rete tra i suoi aderenti e si doterà per ogni decisione (laddove possibile) di strumenti di rete adatti e certificati per consentire la votazione on-line.

Art. 4 – ASSEMBLEA NAZIONALE

L’Assemblea nazionale è costituita da tutti gli aderenti individuali ed è il massimo organo in cui gli aderenti esercitano la loro sovranità.

E’ convocata su iniziativa del Coordinamento nazionale in via ordinaria una volta all’anno entro il 30 aprile e in via straordinaria quando necessario.

Può essere convocata su richiesta motivata dal 10% degli aderenti.

Le votazioni dell’Assemblea nazionale possono tenersi anche per via telematica.

L’Assemblea nazionale deve essere convocata con almeno 30 giorni di anticipo. In caso di convocazione d’urgenza (con anticipo inferiore a 30 giorni), le decisioni saranno sottoposte a referendum fra gli aderenti trascorsi non meno di 15 giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea nazionale.

Le riunioni dell’Assemblea nazionale dovranno essere indette in località vicine a nodi ferroviari o aeroportuali per consentire la massima partecipazione e dovranno prevedere la cassa compensazione per una quota del 50% del viaggio.

L’Assemblea nazionale, a quorum zero, decide su:

a) modifiche alla Carta d’Intenti e allo Statuto;
b) indirizzo politico generale e programma elettorale nazionale;
c) regolamento relativo alla composizione e ai criteri di elezione e revoca del Coordinamento nazionale;
d) regolamento relativo alle primarie per la designazione di candidati a cariche pubbliche (ad es. in occasione di consultazioni elettorali ecc.);
e) alleanze elettorali e coalizioni politiche;
f) approvazione del bilancio
g) approvazione del proprio regolamento
h) nomina i revisori dei conti e il Collegio di garanzia.

L’Assemblea nazionale elegge al proprio interno il presidente dell’Assemblea nazionale che garantisce lo svolgimento dell’incontro e l’ordine del giorno.

Art. 5 – ASSEMBLEE REGIONALI

Alle Assemblee regionali partecipano gli aderenti che risiedono nella regione.

Ogni Assemblea regionale è convocata su iniziativa dei propri referenti o su iniziativa del 10% degli aderenti.

Le Assemblee regionali hanno il potere di:

a) definire l’indirizzo politico regionale e locale, nel rispetto delle linee guida fissate dall’Assemblea nazionale e dal Coordinamento nazionale;
b) eleggere e revocare i referenti (in un numero pari di uomini e donne) che partecipano al Coordinamento nazionale;
c) indire le primarie per designare candidati a cariche pubbliche di livello locale e regionale, secondo le linee guida fissate dall’Assemblea nazionale e dal Coordinamento nazionale;
d) organizzarsi in modo autonomo a livello locale e provinciale secondo le linee guida fissate dall’Assemblea nazionale e dal Coordinamento nazionale (es. apertura di gruppi locali, gestione delle adesioni, le procedure contabili ecc.).

Art. 6 – REFERENTI REGIONALI

I referenti regionali hanno le seguenti funzioni e compiti:

a) hanno accesso alla lista aggiornata degli aderenti nella regione;

b) tengono i contatti con i referenti provinciali;

c) promuovono incontri con gli aderenti;

d) convocano le assemblee regionali;

e) diffondono i comunicati stampa nazionali e curano la comunicazione a livello regionale;

f) promuovono la partecipazione degli aderenti sui social network della Lista Civica Italiana;

g) sono disponibili ad essere contattati da singole persone interessate e rappresentanti di organizzazioni di cittadini;

h) realizzano, con l’aiuto dei referenti provinciali, una mappatura dei movimenti, comitati, associazioni, liste civiche potenzialmente affini;

i) ricercano le liste civiche presenti nella Regione, coadiuvati dai referenti provinciali e le contattano per sondare la disponibilità ad aderire.

Art. 7 – COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Coordinamento nazionale è l’organo esecutivo di LCI e attua gli indirizzi approvati dall’Assemblea nazionale.

Il Coordinamento nazionale è composto dai referenti regionali di cui all’art. 6 che ogni Assemblea regionale elegge col seguente criterio: Piemonte: 4; Lombardia: 6; Trentino Alto-Adige: 2; Veneto: 4; Friuli Venezia-Giulia: 2; Liguria: 2; Emilia-Romagna: 2; Toscana: 2; Marche: 2; Umbria: 2; Lazio: 4; Abruzzo: 2; Campania 4; Puglia: 2; Basilicata: 2; Calabria: 2; Sicilia: 4; Sardegna: 2; Valle d’Aosta: 1; Molise: 1, per un totale di 52 membri.

Le Assemblee regionali che contano meno del 3% del totale degli aderenti non eleggono membri al Coordinamento nazionale.

La metà dei membri del Coordinamento nazionale deve essere rinnovata ogni 12 mesi. Ogni membro del Coordinamento nazionale non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Coordinamento nazionale ha facoltà di proporre all’Assemblea nazionale un massimo di 5 membri aggiuntivi che, pur non eletti dalle Assemblee regionali, abbiano offerto un importante servizio alla Lista Civica Italiana. Ai membri aggiuntivi si applicano gli stessi diritti e doveri dei membri del Coordinamento nazionale eletti dalle Assemblee regionali.

Il Coordinamento nazionale ha le seguenti funzioni:

a) attuare gli indirizzi approvati dell’Assemblea nazionale;
b) proporre all’Assemblea nazionale gli indirizzi politici generali, i programmi elettorali nazionali, le alleanze elettorali, le coalizioni politiche e il regolamento relativo alle primarie per la designazione di candidati a cariche pubbliche e istituzionali;
c) indire e supervisionare le primarie per designare candidati a cariche pubbliche di livello nazionale ed europeo;
d) redigere il bilancio e proporlo all’assemblea per approvazione, dopodiché renderlo pubblico;
e) adottare provvedimenti disciplinari come indicato all’Art. 2.4.c.
f) indicare la quota di iscrizione annuale per gli aderenti individuali e per gli enti collettivi.

Il Coordinamento nazionale, inoltre:

g) ha l’obbligo di individuare un collegio di tesoreria di tre persone che è responsabile di tenere la contabilità, gestire i conti correnti e di elaborare la bozza di bilancio consuntivo e preventivo;
h) è collegialmente responsabile del trattamento dei dati personali degli aderenti e individua uno o più incaricati del trattamento dei dati personali degli aderenti;
i) ha facoltà di costituire gruppi di lavoro, commissioni e comitati scientifici con funzione consultiva e di avvalersi della collaborazione di centri studi e di enti esterni.

Il Coordinamento nazionale, per consentire una più efficace operatività, ha facoltà di delegare il proprio potere deliberante a un Comitato operativo composto da un massimo di 11 consiglieri, ognuno dei quali avente deleghe relative ad una o più materie o funzioni. Il Coordinamento nazionale, in qualunque momento, può revocare il mandato ai componenti del Comitato operativo.

Il Coordinamento nazionale ha l’obbligo di mettere a disposizione degli aderenti (art.2.3) i documenti politici, il numero degli iscritti, i risultati di votazioni per garantire trasparenza ed accessibilità nel solco della democrazia diretta.

Al fine di soddisfare eventuali obblighi di legge, il Coordinamento nazionale può indicare un rappresentante legale senza valenza politica.

Art. 8 – DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI E PRIMARIE

A qualsiasi livello, nazionale, regionale e locale, si indicono le primarie per designare candidati a cariche pubbliche elettive.

Le primarie sono supervisionate dai referenti del livello corrispondente

I candidati saranno scelti dagli aderenti fra i cittadini italiani, la cui età minima corrisponda a quella stabilita dalla legge per la candidatura a determinate cariche elettive e in particolare devono:

a) non essere stati condannati in via definitiva per reati che il gruppo locale o in sua assenza il coordinamento nazionale giudichino incompatibili con i principi di LCI;
b) non aver già svolto due mandati per la carica in questione;
c) impegnarsi per la trasparente autoriduzione delle indennità ricevute se eletti.

L’identità ed il curriculum culturale, professionale, sociale e politico dei candidati a ciascuna carica pubblica saranno resi pubblici attraverso il sito internet di Lista Civica Italiana.

Altrettanto pubbliche e trasparenti saranno le discussioni e le procedure inerenti tali candidature.

Art. 9 – COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di garanzia è costituito da un massimo di 5 membri eletti dall’Assemblea nazionale tra gli aderenti. In caso di rinuncia o perdita della qualifica di aderente, l’Assemblea nazionale elegge i nuovi componenti. La carica garante è incompatibile con quella di Revisore dei conti e di membro del Coordinamento nazionale

Il Collegio ha il compito di:

  1. esaminare e dirimere le controversie interne sorte fra aderenti e organi oppure fra organi di Lista civica italiana ;
  2. ricevere il ricorso di un aderente espulso ed eventualmente invalidare l’espulsione;
  3. dare interpretazione autentica alle norme statutarie;
  4. decidere se regolamenti o delibere di organi di LCI sono contrari allo statuto e, nel caso, provvedere ad annullarli o a richiederne la modifica;
  5. decidere l’eventuale sospensione prudenziale delle decisioni prese dal Coordinamento nazionale o da Assemblee regionali su cui sia stato indetto referendum abrogativo;
  6. dichiarare ufficialmente l’annullamento di decisioni che siano state annullate da un referendum abrogativo interno;
  7. fornire al Coordinamento nazionale le linee guida per gestire impegni o obblighi derivanti da decisioni annullate da referendum che hanno prodotto o produrranno effetti presso terzi.

Le decisioni del Collegio di garanzia sono abrogabili da referendum fra aderenti con una maggioranza del 75%.

Il collegio di garanzia è presieduto dal più anziano dei suoi membri.

Art. 10 – CONSULTA DEGLI ENTI COLLETTIVI

La Consulta degli enti collettivi aderenti a Lista Civica Italiana è composta dai rappresentanti nominati dai suddetti enti.

La Consulta può elaborare ed esprimere proposte di propria iniziativa o su richiesta del Coordinamento nazionale. Le proposte della Consulta sono indirizzate al Coordinamento nazionale o all’Assemblea nazionale.

Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri, con incarico di 2 anni, rinnovabile una sola volta consecutiva.

Il collegio controlla la correttezza della contabilità e ha diritto di accesso ad ogni informazione sulla gestione economica di Lista Civica Italiana. Riferisce all’Assemblea nazionale con una relazione annuale.

La carica Revisore dei conti è incompatibile con quella di Garante e di membro del Coordinamento nazionale

Art. 12 – BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Coordinamento nazionale, per tramite del tesoriere o collegio di tesoreria, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione entro il 30 aprile.

Il bilancio deve essere certificato da un ente indipendente esterno qualora le entrate superino una certa soglia stabilita dall’Assemblea nazionale.

Art. 13 – UTILIZZO DEL SIMBOLO

Lista Civica Italiana è contraddistinta da un simbolo composto da elementi figurativi e testuali di cui è unica proprietaria.

Il simbolo è approvato dall’Assemblea nazionale.

La concessione dell’ utilizzo del simbolo è decisa dal Coordinamento nazionale.

Art. 14 – MODIFICHE ALLO STATUTO, ALLA CARTA DI INTENTI E SCIOGLIMENTO

Le proposte di modifica allo statuto, alla carta di intenti o lo scioglimento di LCI devono essere approvate dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

Art. 15 – DESTINAZIONE DELL’ATTIVO RESIDUO

In caso di scioglimento, l’Assemblea nazionale nominerà uno o più liquidatori e il patrimonio netto residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto in beneficenza a enti in linea con le finalità di LCI .

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi in materia di associazioni, partiti e movimenti politici. In caso di controversie il Foro competente è quello di Roma.

Fino a quando non si saranno svolte le assemblee regionali per la nomina dei referenti l’Assemblea nazionale – per le regioni non ancora strutturate – ha la facoltà di nominare un numero di referenti che sia minore o uguale a quello previsto dall’art. 7 comma 2.

Approvato all’unanimità dall’assemblea di Bologna del 16 mar 2013

 

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